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Superbonus 110


Superbonus 110

Dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per favorire il rilancio dell'ecomonia del settore edile e nel contempo puntare ad un miglioramento energetico e sismico delgi edifici, si può godere del superbonus del 110%.Il superbonus 110%  consiste in una detrazione del 110% meglio definito come credito d'imposta pari all'importo speso per lavori di ristrutturazione edilizia, a condizione che dopo i lavori ci sia un miglioramento della prestazione energetica o una riduzione del rischio sismico.Il credito d'imposta del 110% ottenuto, sarà applicato nella dichiarazione dei redditi per 5 anni ed in parti uguali.In alternativa si può optare per la cessione del credito (ad un istituto bancario) o per uno sconto in fattura (applicato direttamente dal produttore in fattura).Il decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicolielettrici negli edifici (cd.Superbonus).Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.Per usufruire del superbonus 110%, il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli
intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF e la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,  da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati  che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per gli interventi di efficienza energetica, effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni. 

Indice:

1) Agevolazioni
In cosa consiste
Cumulabilità con altre agevolazioni

2) Cessione del credito
La banca anticipa i soldi
Annullare il contratto di cessione superbonus
Modalità di pagamento
Esempio

3) Chi può usufruirne
Interventi che godono del superbonus
Soggetti che godono del superbonus

4) Detrazione del 110
Come viene applicata la detrazione del 110%
Quandoi viene concessa la detrazione del 110%

5) Detrazioni massime
Detrazioni massime per rifacimento energetico
Detrazioni massime per interventi antisismici
Detrazioni per l'acquisto di una casa antisismica
Detrazioni per interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica

6) Documenti da trasmettere
Visto di conformità
Asseverazione superbonus 110

7) Esempi
Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3
Esempio 4
Esempio 5
Esempio 6
Esempio 7

8) Faq
1.Come funziona il Superbonus?
2.Chi potrà usufruirne?
3.Quali tipi di interventi si potranno effettuare?
4.È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%?
5.Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico?
6.Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?
7.Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare l’incentivo negli anni successivi?
8.Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari, potrei farlo senza esborso monetario?
9.Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura?
10.Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?
11.Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto?
12.Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?
13.Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?
14.Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?
15.Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
16.Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?
17.Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria o si deve comunque sostituire l'impianto di riscaldamento?
18.Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?
19.Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficerà delle detrazioni?
20.L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?
21.Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus per la realizzazione del nuovo impianto?
22.Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quali adempimenti devono essere rispettati?
23.Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico?
24.Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti devono essere rispettati?
25.Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini del sisma bonus?
27.I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al Superbonus devono rispettare obblighi specifici?

9) Interventi aggiuntivi
Interventi di efficientamento energetico
Installazione di impianti solari fotovoltaici
Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

10) Interventi trainanti
Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Interventi antisismici (sismabonus)

11) Sconto in fattura
Opzione più conveniente
Esempio sconto in fattura parziale

Agevolazioni

In cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico degli stessi.In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd.“trainanti”) di:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento e/o  fornitura di acqua calda sanitaria
interventi antisismici

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi detti “trainati”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

• di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento 
• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

• l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
• l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Cumulabilità con altre agevolazioni

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione
energetica.Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per:

interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus, per i quali la detrazione
attualmente prevista7 va dal 50% al 85% delle spese sostenute, in base allatipologia di interventi effettuati, da ripartire in 10 quote annuali.
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, che rientrano, invece, tra gli interventi finalizzati al risparmio
energetico, nonché dell’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo funzionalmente collegati agli impianti solari fotovoltaici stessi.Ai sensi di tale ultimo articolo, la detrazione è attualmente pari al 50% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali
• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, che rientrano tra gli interventi ammessi
alla detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando
gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.



Lezione del 10/09/2020 | 11:18

Cessione del credito

La banca anticipa i soldi

Chi ha diritto al superbonus può usufruire dell'opzione "cessione superbonus", traferendo o per meglio dire vendendo il credito d'imposta (ottenuto dallo stato) alla banca, ottenendo in cambio liquidità tramite accredito sul proprio conto dell'importo dei lavori di ristrutturazione edilizia che rientrano nelle voci definite dall'agenzia delle entrate. 

Annullare il contratto di cessione superbonus

Se durante i lavori ci sono variazioni in corso d'opera che compromettono per più del 20% l'importo della ristrutturazione (comunicando alla banca le proprie intenzioni) si può annullare la richiesta di cessione del credito, risolvendo cosi il contratto di cessione. 

Modalità di pagamento

Se tutta la documentazione è in regola, lo stato provvederà ad attribuire il credito di imposta al proprietario dell'immobile oggetto di lavori, che a sua volta lo cederà alla banca e la banca entro 5 giorni lavorativi accrediterà sul conto corrente l'importo dei lavori di ristrutturazione che rientrano nelle superbonus  110.

Esempio

1 settembre 2020 - Sottoscrizione con la banca:
Sottoscrizione nel quale il proprietario si impegna a cedere/vendere alla banca crediti fiscali in cambio di liquidità pari all'importo dei lavori.

30 novembre 2020 - Stato avanzamento lavori al 30%:
Si può richiedere alla banca un acconto parziale del credito d'imposta maturato al momento della richiesta presentando l'asseverazione (del tecnico qualificato che segue i lavori) che certifica il raggiungimento di almento il 30% dei lavori.

15 gennaio 2021 - Stato avanzamento lavori al 60%:
Si può richiedere alla banca un acconto parziale del credito d'imposta maturato al momento della richiesta presentanto l'asserverazione (del tecnico qualificato che segue i lavori) che certifica il raggiungimento di almento il 60% dei lavori.

1 marzo 2021 - Fine lavori:
A fine lavori la banca provvederà ad accreditare sul conto il saldo finale del credito di imposta residuo, presentanto l'attestazione di fine lavori nel rispetto di tutti i requisiti previsti (redatta sempre dal tecnico qualificato che segue i lavori).



Lezione del 27/08/2020 | 10:56

Chi può usufruirne

Interventi che godono del superbonus

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

• i condomìni
• le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
• gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing".In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022
• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
• le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n.460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n.266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n.383/2000
• le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

Soggetti che godono del superbonus

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.



Lezione del 10/09/2020 | 11:34

Detrazione del 110

Come viene applicata la detrazione del 110%

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari,funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici.

Quandoi viene concessa la detrazione del 110%

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

• alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
• alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.



Lezione del 10/09/2020 | 11:40

Detrazioni massime

Detrazioni massime per rifacimento energetico

 100.000 € - Riqualificazione energetica edifici esistenti
 100.000 € - Installazione di microgeneratori
    60.000 € - Miglioramento energetico involucro (pareti, finestre, tetti e pavimenti)
    60.000 € - Installazione pannelli solari per produzione acqua calda
    60.000 € - Installazione schermature solari
    30.000 € - Sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a condensazione
    30.000 € - Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti geotermici
    30.000 € - Sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore
    30.000 € - Installazione generatori di calore alimentati da biomasse combustibili  

Detrazioni massime per interventi antisismici

   96.000 € - Per immobili adibiti ad uso abitativo e produttivo

  Per singola unità abitativa:

   - Detrazione al 70% se si passa a una classe di rischio inferiore
   - Detrazione al 80% se si passa a due classi di rischio inferiore
 
  Per condomini:

   - Detrazione al 75% se si passa a una classe di rischio inferiore
   - Detrazione al 85% se si passa a due classi di rischio inferiore 

Detrazioni per l'acquisto di una casa antisismica

  96.000 € - Per unità immobiliare

   - Detrazione al 75% se si passa a una classe di rischio inferiore
   - Detrazione al 85% se si passa a due classi di rischio inferiore 

Detrazioni per interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica

Per condomini:

   136.000 € - Moltiplicato per il numero di  unità immobiliare del condominio

   - Detrazione al 80% se si passa a una classe di rischio inferiore
   - Detrazione al 85% se si passa a due classi di rischio inferiore
  



Lezione del 07/09/2020 | 07:39

Documenti da trasmettere

Visto di conformità

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

• per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative
• per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n.58.I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Asseverazione superbonus 110

L'asserverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative.Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.  Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I tecnici abilitati rilasciano le predette attestazioni ed asseverazioni, previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.Si applicano le disposizioni della legge n.689/1981.

I documenti da trasmettere ovvero asseverazione riferita agli interventi di efficientamento energetico devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.



Lezione del 15/09/2020 | 08:34

Esempi

Esempio 1

Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici.Nella situazione prospettata:

• per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n.63/2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro

• se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000 euro), da ripartire in 10 anni.Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20.000 euro avrà diritto a una detrazione pari a 10.000 (50%), con quote annuali di 1.000 euro. 

Esempio 2

Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

• sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del decreto Rilancio.Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus.A fronte di spese pari a 25.000 euro (cappotto termico) e 10.000 euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 quote annuali da 7.700 euro.

• ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni).Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96.000 euro complessive (detrazione massima 48.000), ripartita in 10 anni.Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro). 

Esempio 3

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

• di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna.Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.

• di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

• antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Esempio 4

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5

Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.). 

Esempio 6

Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n.412/1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico. 

Esempio 7

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti.Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.



Lezione del 15/09/2020 | 08:45

Faq

1.Come funziona il Superbonus?

Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico (es.cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati.Questa aliquota si applicherà alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficiario potrà scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (questo nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa o le imprese che eseguiranno gli interventi), se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura.Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

2.Chi potrà usufruirne?

Potranno beneficiare della detrazione al 110%:

i condomìni per interventi sulle parti comuni
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
gli Istituti autonomi case popolari (Iacp).In questo caso, il limite di tempo per godere della detrazione al 110% sulle spese relative a interventi di riqualificazione energetica è il 30 giugno 2022
le cooperative di abitazione a proprietà, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n.266/1991 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano
le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 

3.Quali tipi di interventi si potranno effettuare?

Per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico sarà necessario effettuare almeno uno dei seguenti interventi trainanti al fine di usufruire della detrazione maggiorata al 110% ed eventualmente dello sconto in fattura o della cessione del credito:

intervento di isolamento termico delle strutture opache (ad esempio il cosiddetto cappotto termico) sulle superfici verticali, orizzontali e inclinate che interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.L’edificio interessato può essere un condominio, un edificio unifamiliare, oppure un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari purché sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi

intervento sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di:

caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%).
pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ▪ impianti di microcogenerazione.
collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, ed esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di:

caldaie a condensazione ad acqua con efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 (ηs ≥ 90%)
pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo
impianti di microcogenerazione
collettori solari per la produzione di acqua calda destinati alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva nel caso di pompe di calore reversibili, e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Inoltre, sempre per gli interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari purché siano funzionalmente indipendente e dispongano di uno o più accessi autonomi, ed esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee dI infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/ 50/CE, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti potrà essere effettuata con impianti di caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.Infine, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, si potrà effettuare l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente. Qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’ecobonus (es.infissi, schermature solari, sistemi di building automation), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati.Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Inoltre, si potranno effettuare tutti gli interventi compresi nel cosiddetto sisma bonus, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio in termini di minore rischio sismico.Si godrà poi della detrazione al 110% anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se effettuata congiuntamente ad un intervento antisismico sull’edificio.Inoltre, il beneficiario che ha effettuato interventi antisismici riceverà la detrazione al 110% anche sulle spese relative all’eventuale installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

4.È sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%?

Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n.42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

5.Ci sono ulteriori vincoli da rispettare per ottenere il Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico?

, fermo restando la necessità di eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario conseguire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (condominio o unifamiliare) o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.Il miglioramento di almeno due classi energetiche potrà essere ottenuto anche realizzando, congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, tutti gli altri interventi previsti dall’ecobonus (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation, eccetera), compresa anche l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per l’energia prodotta, e dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due appositi attestati di prestazione energetica, ante e post intervento, secondo le indicazioni che saranno specificate nel decreto che sarà emanato ai sensi del comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge n.63/2013. 

6.Se il mio edificio si trova in classe A3 mi basterà salire alla classe A4 per veder riconosciuta la detrazione o credito d’imposta al 110%?

Sì, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, per l’appunto l’A4. 

7.Se l’ammontare della detrazione spettante in un anno eccede l’imposta lorda posso recuperare l’incentivo negli anni successivi?

No, la parte non utilizzata di detrazione in un determinato anno non può essere utilizzata negli anni successivi. 

8.Se volessi rifare gli infissi, posare il cappotto termico, installare i pannelli solari, potrei farlo senza esborso monetario?

Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando, secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura.In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura. 

9.Come potrà utilizzare il credito d’imposta il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura?

L’impresa potrà utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali o, potrà cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, eccetera). 

10.Quante volte può essere ceduto il credito di imposta?

Il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto. 

11.Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, quel soggetto perde il credito che ha ricevuto?

No, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.  

12.Per le unità immobiliari in un condominio quali interventi sono ammessi?

Chi vive in condominio potrà fruire del Superbonus per tutti gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla detrazione al 110%.L’esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto, inoltre, ad effettuare su ogni singola unità immobiliare gli interventi previsti dall’ecobonus quali per esempio la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione autonomo esistente e se necessario l’eventuale adeguamento dei sistemi di distribuzione (per, esempio i collettori e i tubi), emissione (per esempio i corpi scaldanti comprendenti anche i sistemi a pavimento purché compatibili con il generatore di calore) nonché i sistemi di regolazione e trattamento dell’acqua.In più è possibile installare impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.Gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le colonnine possono essere installati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari.Si precisa che tali interventi dovranno essere realizzati contestualmente agli interventi “trainanti”, e che dovranno comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

13.Le spese per la coibentazione del tetto rientrano nel Super bonus?

Sì, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. 

14.Perché si configuri la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è sufficiente la sostituzione del sistema di generazione del calore oppure vanno sostituite anche le tubazioni e i terminali?

La sostituzione del generatore di calore è sufficiente per godere della detrazione al 110%.Sono ammesse le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi), emissione (sistemi scaldanti) e regolazione (sonde, termostati e valvole termostatiche).

15.Se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

Sì, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007. 

16.Se sostituisco la caldaia del mio appartamento in condominio posso beneficiare del Superbonus?

Si, se l’intervento è effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nell’articolo 14 del decreto legge n.63/2013. 

17.Per i condomini è possibile, come intervento trainante, realizzare un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria o si deve comunque sostituire l'impianto di riscaldamento?

Sono incentivati al 110% gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, purché si consegua il miglioramento di due classi energetiche.È possibile quindi installare l’impianto di sola produzione di acqua calda sanitaria se questa funzione era assolta dallo stesso generatore di calore destinato anche alla climatizzazione invernale.In linea con il comma 6 dell’articolo 5 del Dpr n.412/1993 che, per le nuove installazioni e le ristrutturazioni, prevede che l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze debba essere dotato di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.In linea con l’intervento ammesso all’ecobonus è consentita soltanto la produzione di acqua calda con pompa di calore e collettori solari termici. 

18.Se il condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia) posso beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla mia singola unità immobiliare?

Sì, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. 

19.Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, chi beneficerà delle detrazioni?

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale. 

20.L’inquilino di un appartamento preso in locazione può beneficiare del Superbonus?

Sì, anche il locatario, con un contratto registrato di locazione, può beneficiare della detrazione al 110% (ricordando che, ai fini dell’esecuzione dei lavori, è necessaria l’approvazione del proprietario).

21.Se si intende ristrutturare un edificio unifamiliare attualmente privo di sistema di riscaldamento (si pensi ad esempio a case rurali), si può beneficiare dell’ecobonus per la realizzazione del nuovo impianto?

No, il comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio richiama l’articolo 14 del decreto legge n.63/2013 che agevola gli interventi di coibentazione delle strutture che delimitano il volume riscaldato confinanti con l’esterno, vani freddi e terreno e la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti. 

22.Per beneficiare del Superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica, quali adempimenti devono essere rispettati?

Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

23.Ci sono limiti al numero di unità immobiliari in un condominio sulle quali posso effettuare gli interventi di efficientamento energetico?

Si, per interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi e sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio in condominio, è possibile accedere al Superbonus al massimo per due unità.Si ricorda tuttavia che è possibile fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari all’interno del condominio solo se tali interventi sono effettuati congiuntamente agli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio che danno diritto al Superbonus.Per tali ultimi interventi, tuttavia, il condomino avrà diritto a fruire del Superbonus con riferimento ai costi a lui imputati dal condominio indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

24.Per beneficiare del Superbonus per gli interventi antisismici, quali adempimenti devono essere rispettati?

Per gli interventi antisismici, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione degli interventi delle strutture e del collaudo statico, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico. Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà anche ottenere il visto di conformità sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale.Il visto di conformità è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. 

25.Ci sono limiti al numero di unità immobiliari sulle quali posso effettuare gli interventi ai fini del sisma bonus?

No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità.L’unico requisito è che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile a questo link che rinvia ad una pagina del sito del Dipartimento della Protezione Civile. 26.In caso di demolizione e ricostruzione dell’edificio, si può beneficiare del Superbonus? Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio di cui al comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del Dpr n.380/2001. 

27.I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al Superbonus devono rispettare obblighi specifici?

Sì, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.



Lezione del 15/09/2020 | 08:53

Interventi aggiuntivi

Interventi di efficientamento energetico

Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto legge n.63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto legge n.63/2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Installazione di impianti solari fotovoltaici

Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:

impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del Dpr n.412/1993
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:

installazione degli impianti eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus
cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 48.000 euro, e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale a un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n.162/2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal Tuir11, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all’intero impianto.Non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto legge n.162/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n.8/2020.

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

 Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguita congiuntamente a un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16-ter del decreto legge n.63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro, è elevata al 110%.



Lezione del 11/09/2020 | 14:45

Interventi trainanti

Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi

Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliare o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U”, espressa in W/m2K.I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari. 

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni

Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:

generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche 9 SUPERBONUS 110% - luglio 2020
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20%
collettori solari.

La detrazione che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129-3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
• 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Interventi antisismici (sismabonus)

La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n.63/2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente a uno degli interventi indicati al periodo precedente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto a un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati (prevista ordinariamente dal Tuir8) è elevata al 90%. 



Lezione del 11/09/2020 | 14:38

Sconto in fattura

Opzione più conveniente

Lo “sconto in fattura” è l’opzione più conveniente e sbrigativa in quanto si beneficia nell’immediato (in misura parziale o totale) della spesa sostenuta con uno sconto direttamente in fattura.Nell’ opzione della “detrazione d’imposta” la spesa sostenuta sarà recuperata in 5 anni.Nell’ opzione di “cessione del credito” l’importo speso sarà recuperato dopo circa 1 /3 mesi, dopo un iter burocratico con la banca.Con questa opzione è l’impresa che anticipa l’importo dei lavori dovuto che a sua volta beneficia e recupera l’importo dei lavori anticipato, sotto forma di credito d’imposta.Successivamente l’impresa a propria discrezione potrà anch’ essa godere dell’opzione di “cessione del credito” cedendo/vendendo il credito alla banca. 

Esempio sconto in fattura parziale

Importo dei lavori totale: 50.000 €
Detrazione del 110% totale: 55.000 €
Sconto in fattura: 10.000 €
Credito d'imposta per l'impresa: 11.000 €
Credito d'imposta per il proprietario: 44.000 €



Lezione del 28/08/2020 | 08:42

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Pubblicato da Admin Buddy Augusto 27/08/2020 | 10:37

1163 studenti

Buddy Tipologia Data
+110 Lavoro eseguito 06/07/2020 | 09:20:47
+110 Lavoro eseguito 06/07/2020 | 09:20:38
+110 Lavoro eseguito 06/07/2020 | 09:19:57